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 Siamo specializzati nelle indagini difensione da oltre 30 anni,  sia in Italia che all'Estero, avvalendoci dei nostri migliori collaboratori, consulenti CTU avvocati e medici legali internazionali. Siamo inoltre accreditarti presso l'ordine degli avvocati di Milano, ed autorizzati dalla Prefettura di Milano.


L’attività svolta dalla nostra agenzia colloca il cliente in una posizione privilegiata. Con a capo un management d'eccellenza, ci impegniamo al massimo per la tutela ed il perseguimento dei diritti ed interessi dei nostri assistiti privati o aziende. 

 

Tariffe, Costi, Listino e tariffario  per Le Indagini difensive nel processo penale

 

 

Le indagini difensive si configurano come l'insieme delle attività che il difensore  della parte offesa o delle altre parti private interessate 

possono richiedere le investigazioni difensive; le indagini difensive  sono  meramente facoltativa, in contrapposizione alla obbligatorietà tipica delle investigazioni.

Con tale termine viene indicata l'operazione investigativa volta a tracciare gli spostamenti di una persona fisica ovvero di un bene mobile, mediante l'impiego di Indagini Difensive

Per svolgere l’attività investigativa difensiva, l’art. 327- bis c.p.p. riconosce al difensore la facoltà di avvalersi di investigatori privati, “ autorizzati”la cui autorizzazione ad espletare indagini difensive - ex art. 222 disp. att. del codice - deve essere rilasciata dall’organo prefettizio, dopo aver accertato la loro specifica esperienza professionale.

 

L'attività investigativa prevista dall'articolo 327 bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

 

Le indagini difensive possono essere compiute non solo quando risulta già in corso un procedimento penale a carico del proprio Cliente, ma anche quando la sua instaurazione è solo eventuale; in tal caso si parla di indagini difensive preventive, le quali sono regolate dall’art. 391 novies C.p.p..

 

Per svolgere le indagini difensive, occorre però un apposito mandato per svolgere un’indagine difensiva preventiva con sottoscrizione autenticata del mandante, anche ad opera dello stesso difensore ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., il quale deve contenere la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.


Attraverso la ricerca approfondita di fonti di prova l’Investigatore Privato rappresenta lo strumento essenziale e strategico per la raccolta di materiale giuridicamente valido, da rappresentare in sede di giudizio; Prerogativa, questa, che solo delle agenzie in possesso di licenza Prefettizia, come la nostra, possono offrire.


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Telef.02-344223 (r.a.)

www.idfox.it - mail: max@idfox.itLe indagini difensive preventive

L’attività investigativa difensiva può essere compiuta non solo durante le indagini preliminari, bensì anche nella sola eventualità che si instauri un procedimento penale e nelle fasi successive. Si parla allora di indagini difensive preventive.

Indice:

1. Cosa sono le indagini difensive preventive

2. Il Mandato

3. L’utilizzabilità delle dichiarazioni in sede preventiva

4. Indagini difensive preventive e procura speciale

1. Cosa sono le indagini difensive preventive

Le indagini difensive possono essere compiute non solo quando risulta già in corso un procedimento penale a carico del proprio Cliente, ma anche quando la sua instaurazione è solo eventuale; in tal caso si parla di indagini difensive preventive, le quali sono regolate dall’art. 391 novies C.p.p.

Sebbene consentita per la sola eventuale instaurazione di un procedimento penale, l’espresso richiamo dell’art. 391-nonies legittima lo svolgimento di un’indagine preventiva integralmente omogenea rispetto a quella prevista dall’art. 327-bis.

Di conseguenza, il privato potrà attivarsi e dare mandato per lo svolgimento di tale tipologia di investigazione a prescindere dalla pendenza di un procedimento penale, qualora non sia a conoscenza dell’avvio di tale procedimento perché non ancora indagato o, in mancanza dell’informazione di garanzia, non consapevole di esserlo.

2. Il Mandato

Al fine di svolgere un’indagine difensiva preventiva, occorre un apposito mandato scritto con sottoscrizione autenticata del mandante, anche ad opera dello stesso difensore ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., il quale deve contenere la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce. Tale precisazione ha lo scopo di circoscrivere l’ambito oggettivo dell’indagine preventiva, attinente ai fatti rilevanti dell’eventuale procedimento: tuttavia, l’indicazione dei fatti potrà essere generica e sommaria, anche al fine di non esternare il grado di coinvolgimento del proprio assistito.

Sebbene l’indagine difensiva preventiva si configuri come la ricerca degli elementi favorevoli al proprio assistito nella sola eventualità dell’instaurazione di un procedimento penale, nel rispetto della legge e delle regole deontologiche non può mai sostanziarsi in una manipolazione dei possibili elementi di prova, nonché come una sottrazione degli stessi per le eventuali future indagini del pubblico ministero. 

Anche se parte della dottrina ha sottolineato come l’attività investigativa in esame sia tutt’altro che immune da tali rischi, è evidente che se il diritto riconosciuto dall’art. 327-bis c.p.p. viene correttamente esercitato dal difensore, non è suscettibile di incidere irrimediabilmente sulla genuinità delle (eventuali) acquisizioni investigative degli organi inquirenti e, pertanto, non determina nessun turbamento rispetto alla funzione pubblica di accertamento dei fatti. 

In ordine alla possibilità per il difensore di avvalersi della collaborazione di sostituti, consulenti tecnici o di investigatori privati per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 391-nonies del codice, la mancata menzione di tali soggetti nel medesimo articolo non può determinare un codificato divieto per l’avvocato di avvalersi dei collaboratori di cui può usufruire per lo svolgimento delle indagini difensive ex art. 327-bis c.p.p., dal momento che la norma attribuisce espressamente un potere investigativo preventivo solamente al dominus delle investigazioni, da cui però discende quello dei suoi ausiliari. 

Ciò risulta evidente dal rinvio reciproco tra le due disposizioni, da cui emerge che tale facoltà investigativa preventiva debba essere esercitata nelle medesime forme e per le stesse finalità di quella ordinaria. Di norma, l’attività d’indagine in fase preventiva viene affidata dallo stesso difensore ad investigatori privati autorizzati, la cui attività viene disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e si sostanzia anche nella messa in atto del c.d. pedinamento - anche con l’ausilio di strumenti elettronici - e nella ricerca e cristallizzazione della c.d. prova digitale attraverso l’informatica forense.

3. L’utilizzabilità delle dichiarazioni in sede preventiva

I risultati dell’attività investigativa preventiva, documentati secondo i medesimi criteri previsti per quella svolta nel corso delle indagini preliminari, saranno utilizzabili nell’eventuale procedimento successivamente instaurato. In relazione al valore delle risultanze raccolte, parte della dottrina ha evidenziato come il soggetto che renda dichiarazioni in sede preventiva, ex art. 391-bis, non sia tenuto ad un obbligo di verità, dal momento che la fattispecie non rientrerebbe nella sfera di operatività dell’art. 371-ter del codice penale, nella parte in cui prevede la reclusione fino a quattro anni per chiunque renda false dichiarazioni al difensore.

Tuttavia, è necessario distinguere il profilo dell’utilizzabilità da quello del valore probatorio delle dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p.: infatti, solo in relazione a quest’ultimo aspetto vi è la possibilità di disporre la sopracitata sanzione penale, che rientra nell’ambito del libero convincimento del giudice, mentre in relazione all’utilizzabilità la normativa processuale non prevede alcun divieto in tal senso, rendendo tali dichiarazioni spendibili nel dibattimento, secondo quanto previsto - al pari delle risultanze delle indagini difensive ordinarie - dagli artt. 500, 512 e 513 del codice di procedura penale.

4. Indagini difensive preventive e procura speciale

Qui di seguito un esempio di Procura speciale al difensore di fiducia per l’espletamento di attività investigativa preventiva.

 

-Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

  2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391ter.

  3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

 1. a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

 2. b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

 3. c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

 4. d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

 5. e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

 6. f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

  4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

  5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

  5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile(2).

  6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

  7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

  8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

  9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

  10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

  11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

Investigazioni Private,

Prima l’assegno di mantenimento, poi i debiti

Separazione e divorzio: anche se in crisi e col rischio pignoramenti, il genitore deve comunque versare il mantenimento all’ex coniuge e ai figli.

Il padre che non versa il mantenimento ai figli non può invocare, a propria discolpa, la crisi economica e i debiti incombenti col rischio di pignoramenti: hanno, infatti, la precedenza le obbligazioni familiari che quelle con gli altri privati. In atre parole: viene prima l’assegno di mantenimento, poi i debiti. Lo ha detto la Cassazione con una ordinanza [1].

Le difficoltà economiche non possono giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento e, quindi, una sentenza civile di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Peraltro, la giurisprudenza concorda anche che il procedimento penale, per violazione degli obblighi di assistenza familiare a carico dell’ex che non versi l’assegno periodico, non può essere evitato scaricando la colpa dell’inadempimento sulla crisi o anche sull’intervenuta disoccupazione (anche chi non ha un lavoro ha l’obbligo di trovare un modo per collocarsi e mantenere la prole).

Al contrario è necessario dimostrare una causa oggettiva di impossibilità, contraria alla propria volontà (basterebbe, per esempio, la prova dei vari tentativi di ricerca di un posto, tutti naufragati; o ancora una grave malattia che ha reso invalidi al lavoro).

Chi viola l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento rischia, dal punto di vista civile:

* il pignoramento dei beni: il provvedimento con il quale il giudice impone l’obbligo di pagare il contributo per la prole costituisce un titolo esecutivo mediante il quale è possibile avviare una procedura esecutiva;

* la richiesta di versamento diretto: secondo la riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, il genitore/creditore, in caso di inadempienza del genitore/debitore per un periodo di almeno 30 giorni, dopo la costituzione in mora di questi, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versagli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente;

* il sequestro dei beni: il genitore/creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo di mantenimento per i figli può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del genitore/debitore inadempiente;

* la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori: il comportamento del genitore che non provvede al mantenimento dei figli è indicativo di un suo disinteresse affettivo e materiale nei loro confronti.

Dal punto di vista penale, invece, chi non versa il mantenimento rischia di dover rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La condotta è perseguibile a querela di parte quando si tratta dell’ex coniuge, mentre è procedibile d’ufficio se riguarda soltanto i figli minori ed è punita con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 euro fino a 1.032 euro.

 

Professionisti esperti

Esperienza internazionale ultra trentennale, dal 1991 garantiamo professionalità e riservatezza.


Siamo collegati con 170 paesi al mondo e con oltre 400 corrispondenti online, offriamo ai nostri clienti supporto totale per ogni esigenza, con investigazioni in Italia o all'Estero.

Affidabilità

Le strategie d'azione e il relativo costo vengono concordate insieme al cliente, mantenendo sempre la massima trasparenza.


Il preventivo è gratuito e le operazioni hanno inizio solo in seguito alla compilazione dell'apposito atto di Conferimento di Incarico.

Concretezza

Risolviamo con successo numerosi casi di investigazione per privati e importanti aziende, avvalendoci di esperti di provata affidabilità ed esperienza professionale, con studi specialistici finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo.


Al termine di ogni indagine rilasciamo un dettagliato Report Tecnico corredato di prove cine-fotografiche, valido per uso legale.

Innovazione

Utilizziamo tutte le opportune tecnologie innovative e di ultima generazione, ricercando mezzi e sistemi sempre all’avanguardia.


Il continuo aggiornamento professionale, associato alle tecniche d’indagine applicate, tenendo sempre conto del radicale e continuo mutamento dei tecnicismi investigativi, fanno dell’agenzia International Detectives IDFOX una società leader nel settore delle investigazioni private.

Informazioni sulle indagini difensive


Le indagini difensive sono un valido supporto legale per la difesa, ex Art. 222 C.p.P., avvalendosi della collaborazione di sostituti e/o consulenti tecnici. Le indagini dovranno essere commissionate dal difensore della persona offesa.


Le indagini private a favore dell’accusato nel processo penale sono regolamentate dall'art. 391-bis, secondo il quale gli investigatori privati possono conferire con persone in grado di rendere informazioni rilevanti alle indagini in corso.


L’Agenzia Investigativa idfox Srl è autorizzata a condurre indagini penali finalizzate alla raccolta di prove sia tipiche che atipiche producibili in giudizio, a fronte di una accusa illegittima, per la precisione: 

Raccolta di documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, di perizie, d'interrogatori verbalizzati e sottoscritti da eventuali testimoni, intervista di eventuali persone informate sui fatti, raccolta di foto, di video e di testimonianze.

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IL NOSTRO TEAM DI ESPERTI


Dott. Max Maiellaro - Fondatore


L’investigatore privato Max MAIELLARO – titolare dell’agenzia investigativa IDFOX SRL – in qualità di esperto in criminologia, criminalistica, analisi comportamentale e balistica applicata alla criminologia, può svolgere qualsivoglia tipo di indagine difensiva: in questa sua duplice veste, le attività che effettua sono qualitativamente e quantitativamente ampie e varie, tali da poter risultare valide, efficaci ed efficienti, per la difesa in giudizio.


Max Maiellaro presta attività di consulenza tecnica giudiziale e stragiudiziale nel campo investigativo, nonché nell'attività in campo penale. A seguito dell'entrata in vigore della legge 397/2000, le parti private coinvolte in un procedimento penale, acquisiscono il diritto di potersi avvalere di professionisti esperti, sempre su incarico del consulente legale, che permettono di rapportarsi alla pubblica accusa attraverso tecniche di investigazione proprie e del tutto indipendenti.


Dott.ssa Margherita Maiellaro - Responsabile


La responsabile dei servizi dell’Agenzia IDFOX S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro, in collaborazione con il direttore dell’agenzia, Max Maiellaro.


La responsabile ha un’esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università Luigi Bocconi.


Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali, operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della famiglia. 

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